Conto Energia: tariffe incentivanti e premi

Il nuovo Decreto del Conto Energia prevede una serie di meccanismi di incentivazione che rendono il fotovoltaico estremamente conveniente.

Il Conto energia, meccanismo di incentivazione per il fotovoltaico, prevede 9 diverse tariffe incentivanti per i kWh prodotti dall’impianto fotovoltaico e una serie di premi aggiuntivi per chi risparmia energia elettrica e chi sostituisce, ad esempio, superfici in eternit con moduli fotovoltaici.
Scopriamoli insieme.

Le tariffe incentivanti del Conto Energia

Il Conto Energia riconosce una tariffa incentivante per ogni kWh prodotto da impianti fotovoltaici e immesso nella rete elettrica locale, oltre alla possibilità di utilizzare i kWh fotovoltaici (con conseguente risparmio sui consumi).

Le tariffe che incentivano i sistemi fotovoltaici, previste dal Decreto Ministeriale 19.02.07,
variano in funzione della potenza dell'impianto e del grado di integrazione e vengono erogate per 20 anni.
Le tariffe sopra  riportate si riferiscono ad impianti entrati o che entreranno in esercizio tra il 01/01/2010 e il 31/12/2010.

Ulteriore 5% sulle tariffe incentivanti

Il Decreto 19.02.2007 prevede un ulteriore 5% sulle tariffe incentivanti per:

  • impianti non integrati (>3kWp) il cui soggetto responsabile acquisisce per l'impianto fotovoltaico il titolo di AUTOPRODUTTORE, in caso di autoconsumo di almeno il 70% dell’energia elettrica prodotta
    (Dlgs79/1999 che all’Art.2 comma 2)
  • per impianti fotovoltaici integrati realizzati in sostituzione di coperture in ETERNIT o comunque contenenti amianto.

Premio per l'uso efficiente dell'energia (fino a 200 kWp)

Il Conto Energia prevede inoltre dei premi aggiuntivi in casi particolari, vediamoli in sintesi.

  • Il premio, per gli impianti fino a 200 kWp operanti in regime di scambio sul posto, consiste in una maggiorazione della tariffa riconosciuta, pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguita nell’unità immobiliare alimentata dall’impianto (riduzione di almeno il 10%; premio massimo pari al 30%).
  • La realizzazione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto rinnova il diritto al premio; resta valido il limite massimo complessivo del 30%.
  • Il premio compete nella misura del 30% della tariffa base nel caso di unità immobiliari o edifici completati successivamente all’entrata in vigore del decreto, qualora conseguano un indice di prestazione energetica dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C del Dlgs 192/2005.