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24/03/2017

Pannelli solari termici e fotovoltaici in zone vincolate: Semplificazione in vista!

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo regolamento che definisce gli interventi possibili in aree vincolate non soggetti ad autorizzazione paesaggistica o oppure soggetti ad autorizzazione semplificata (“Regolamento   recante   individuazione   degli   interventi   esclusi dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura autorizzatoria semplificata” - G.U. n. 68 del 22/03/2017  del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017).

Il Regolamento entrerà in vigore dal 6 aprile 2017. 
 
 
Il Decreto (All. A) elenca gli: “Interventi ed opere in  aree  vincolate  esclusi  dall'autorizzazione paesaggistica”, fra i quali al punto A.6.,  per edifici NON ricadenti nei punti b) e c) dell’art. 136 – L. 42/2004  – Codice dei beni culturali e del paesaggio (*):
 
    A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture  piane  e  in modo  da  non essere  visibili   dagli   spazi   pubblici   esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a  servizio di singoli edifici,  purche'  integrati  nella  configurazione  delle
coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con  la  stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli  edifici,  ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere  b)  e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 
Il Decreto (All. B) elenca invece gli: “Interventi  di  lieve   entità  soggetti   a   procedimento autorizzatorio semplificato”,  fra i quali al punto B.8., per edifici ricadenti nei punti b) e c) dell’art. 136 – L. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (*):
 
    B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a servizio di singoli edifici, purche' integrati  nella  configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli  edifici  con  la stessa inclinazione  e  lo  stesso  orientamento  della  falda  degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42;  installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici)  a  servizio  di  singoli
edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
 
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(*) Articolo 136 – L. 42/2004  – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
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