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11/09/2012

Detrazione IRPEF del 50% per gli impianti fotovoltaici

Detrazione IRPEF del 50% valida anche per il FOTOVOLTAICO

A pochi giorni dall'entrata in vigore del V Conto Energia, è importante segnalare che esiste una strada alternativa interessante di cui tener conto.
Si tratta dell'agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie (Art. 16 bis del TUIR) applicabile agli investimenti per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti di energia rinnovabile, tra i quali rientrano anche gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (art. 1, co. 1, lett. e) DM 15.02.1992).

La Detrazione IRPEF è stata infatti innalzata transitoriamente al 50% fino al 30 giugno 2013 dal Decreto "Crescita" (D.L. 22 giugno 2012) e diventa una strada alternativa interessante in alcuni casi specifici.
Vediamo come funziona e in quali casi si applica.

Il Decreto "Crescita"(D.L. 22 giugno 2012)  prevede...

un regime agevolativo in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico, che include anche gli impianti fotovoltaici (cfr. art. 16bis, co. 1, lett. h) DPR n. 917/1986 (“TUIR”), Circolare ministeriale n. 57/E del 24 febbraio 1998, art. 1, co. 1 lett. e) DM 15 febbraio 1992).

In particolare, il comma 1 dell’art. 11 del Decreto citato prevede che “per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndr, 26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013 relative agli interventi di cui all’art. 16 bis del TUIR, spetta una detrazione dell’imposta lorda pari al 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis”.

Pertanto, la detrazione al 50% opera transitoriamente solo fino al 30 giugno 2013. Dopo tale data  salvo diverse disposizioni, si tornerà al 36%.

Domande e Risposte
La detrazione è cumulabile con il V Conto Energia?
No, la Detrazione può essere applicata solo in alternativa al V Conto Energia.

La detrazione è cumulabile con la detrazione IRPEF per il risparmio energetico (detrazione IRPEF del 55%)?
No. Le due misure sono alternative ed in particolare gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica non sono contemplati dalla specifica normativa prevista per l’agevolazione del 55% sul c.d. Risparmio Energetico.

Nel caso si richieda la Detrazione del 50% vale lo scambio sul posto?
Sì, nel caso della Detrazione del 50% rimane in vigore lo scambio sul posto, mentre con il V Conto Energia viene sostituito dal nuovo meccanismo che prevede la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sull'autoconsumo.

Chi può usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione?
Solo i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; più precisamente si tratta di:
1. proprietari o nudi proprietari
2. titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
3. locatari o comodatari
4. soci di cooperative divise e indivise
5. soci delle società semplici
6. imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

In quanti anni può essere usufruita la detrazione?
in 10 anni

Qual è il limite di importo della detrazione annua?
Nel periodo transitorio (26 giugno 2012 – 30 giugno 2013) è consentita una detrazione dall’imposta lorda di importo pari al 50% delle spese documentate ed ammissibili, fino ad un ammontare complessivo non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Quali sono gli immobili che danno diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia?
Edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione. La detrazione non è ammessa in 0relazione ad immobili strumentali anche se posseduti da persone fisiche.

Quali procedure vanno seguite per presentare la domanda di Detrazione?
Per usufruire della detrazione IRPEF del 50% (36% dal 1 luglio 2013) è indispensabile:
A) Effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifici bancari o postali utilizzando l'apposita modulistica cartacea disponibile presso gli istituti di credito o gli uffici postali.
B) Conservare la fattura delle spese sostenute e tutta la documentazione riportata a pagina 13, 14 E 15 della Guida dell'Agenzia delle Entrate: "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali";
C) Indicare nella Dichiarazione dei redditi (MOD. 730 OPPURE UNICO PF) relativa all'anno nel quale viene sostenuta la spesa, i dati catastali identificati dell'immobile sul quale viene installato l'impianto oppure gli estremi di registrazione dell'atto se gli oneri sono sostenuti dal detentore dell'immobile e non dal proprietario.
D)possedere i documenti richiesti dalla normativa come ad esempio: domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito), ricevute del pagamento ICI/IMU, delibera assemblea condominiale di approvazione dei lavori (per interventi su parti comuni di edifici residenziali), dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile in caso id interventi effettuati dal detentore dell’immobile, etc.

Dove è possibile trovare indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire per usufruire della Detrazione?

Nella Guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata ad Agosto 2012 riportata a questo link sono descritte nel dettaglio modalità e procedure da seguire per presentare la richiesta di Detrazione.

Si consiglia in ogni caso di rivolgersi al proprio consulente per approfondire ogni dettaglio di questa alternativa e farsi assistere nella predisposizione della documentazione richiesta per usufruire della detrazione in oggetto.