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15/03/2012

DL Art. 65 e fotovoltaico

Il decreto sulle liberalizzazioni si avvia verso l'approvazione finale, prevista alla Camera entro il 24 marzo, dopo gli emendamenti votati in Senato in prima approvazione.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli, l'art. 65 che originariamente avrebbe dovuto introdurre un netto divieto agli incentivi, è stato modificato accogliendo alcune istanze del settore fotovoltaico. 

Lo stop agli incentivi statali per gli impianti collocati a terra in aree agricole non riguarda pertanto gli impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni, presumibilmente non prima della fine di giugno 2012, a condizione in ogni caso che essi entrino in esercizio entro 180 giorni dalla stessa data appena richiamata (comma 2, art. 65). Per questi impianti rimangono in vigore le condizioni dettate dal decreto Romani, ossia oltre ai requisiti tecnici previsti nel relativo allegato, la potenza nominale non superiore a 1 MW e l'occupazione di suolo non superiore al 10% della superficie del terreno agricolo nelle disponibilità del proponente (commi 4, 5, art. 10 d.lgls 3 marzo 2011, n. 28).

Il blocco degli incentivi inoltre non riguarda neanche gli impianti su terreno agricolo già esentati dai vincoli del decreto Romani, ovvero quelli con potenza nominale superiore a 1 MW e senza limitazioni in percentuale di superficie occupata (per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011), a condizione che tali impianti entrino in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni (comma 2, art. 65).

L'articolo 65 (comma 3) introduce peraltro un nuovo vincolo relativo alla priorità di connessione alla rete, avendone stabilito la concessione a un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW per singola azienda agricola.

Si introduce in questo modo di fatto un limite allo sviluppo degli impianti anche su tetto di serre e simili, avendone definito un trattamento, riguardo agli incentivi, differenziato rispetto a quelli su tetto con proprietario generico.