Le nostre Notizie

05/12/2006

Il TAR Lombardia annulla delibera dell’Autorità

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia ha annullato la delibera 281/2005 dell’Autorità per l’Energia e il Gas nella parte in cui poneva interamente a carico del produttore richiedente il costo di realizzazione delle opere di allacciamento alla rete per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 

Con una sentenza depositata il 15 novembre, il Tar ha infatti dichiarato illegittima la disposizione contenuta nell’art. 13, comma 4, della delibera, poiché in contrasto con l’articolo 7 della direttiva 77/01/CE e con l’art. 14 del D.lgs 387/2003, secondo i quali l’Autorità avrebbe dovuto invece prevedere una ripartizione dei costi attuata tramite un meccanismo ispirato a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

 La sentenza, che nasce da un ricorso di Edison Energie Speciali, impone all’Autorità la definizione di un nuovo sistema che suddivida i costi fra tutti i produttori che beneficiano delle opere di allacciamento.In pratica il ricorso contestava l’aspetto per cui le infrastrutture di allacciamento possono essere “sovradimensionate”, ovvero possono prestarsi a soddisfare non solo le esigenze di connessione del produttore che le ha richieste e se ne vede accollare i costi, ma anche quelle di terzi fruitori, che finiscono per servirsene a proprio vantaggio, percependone un beneficio. L’Autority avrebbe quindi dovuto predisposrre un meccanismo di riparto dei costi proporzionali ai benefici conseguiti da tutti i produttori per effetto della realizzazione delle opere.