02/04/2012
Impianti fv in aree agricole, le nuove regole della “Legge liberalizzazioni”
Il decreto liberalizzazioni è stato convertito in legge (n. 27, 24 marzo 2012), pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 25 marzo 2012.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, il dispositivo interviene sugli incentivi agli impianti con moduli collocati a terra in aree agricole, vietandone generalmente l'accesso con significative eccezioni, e sulla regolamentazione della priorità di connessione alla rete elettrica (art. 65).
Specificata la titolarità agli incentivi per impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare, se ne conferma l'accesso (art. 65, comma 2) anche per gli impianti collocati a terra in aree classificate agricole al 25 marzo 2012 che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro questa data, a condizione che l'impianto sia realizzato entro 180 giorni dalla stessa data. Questi impianti devono comunque rispettare le condizioni dettate dal decreto Romani, ossia oltre ai requisiti tecnici previsti nel relativo allegato, potenza nominale non superiore a 1 MW e occupazione di suolo non superiore al 10% della superficie del terreno agricolo nelle disponibilità del proponente (commi 4, 5, art. 10 d.lgls 3 marzo 2011, n. 28).
Si conferma inoltre che il blocco degli incentivi non riguarda neanche gli impianti su terreno agricolo già esentati dai vincoli del decreto Romani, ovvero quelli con potenza nominale anche superiore a 1 MW e senza limitazioni in percentuale di superficie occupata (per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo necessariamente entro il 1° gennaio 2011), a condizione che tali impianti entrino in esercizio entro il 25 giugno 2012.
In riferimento alla priorità di connessione alla rete elettrica, la legge n. 27 introduce un vincolo limitativo stabilendone l'elegibilità per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.