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08/09/2011

Incentivi fotovoltaico: integrate regole per Made in EU

In agosto il GSE ha integrato le regole applicative che riguardano la maggiorazione della componente incentivante per impianti che utilizzino componenti prodotti nell’Unione Europea (sottoparagrafo 4.5.1 delle regole applicative relative al decreto 5 maggio 2011 – IV conto energia).

Le variazioni più significative sono focalizzate su due aspetti:

1) inserimento di Norvegia, Islanda e Liechtenstein (Paesi che hanno siglato l'Accordo sullo spazio economico europeo, SEE) nel gruppo dei Paesi qualificanti per il riconoscimento della maggiorazione del 10%.
2) introduzione di un periodo transitorio per favorire gli operatori nel percorso di adeguamento ai requisiti di certificazione (factory inspection) richiesti per il riconoscimento della maggiorazione.

 

Aggiorniamo pertanto il prospetto dei dettagli tecnico-procedurali per l'accesso a questa forma di maggiorazione, già presentato in luglio, evidenziando le integrazioni apportate (in grassetto).

La maggiorazione del 10% è riconosciuta per impianti il cui costo d’investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile a una produzione realizzata in Paesi che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultino membri della UE o siano parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) .

Le componenti del costo d’investimento diverse dal lavoro che si possono contabilizzare ai fini della verifica del raggiungimento della soglia del 60% riguardano:

• Moduli fotovoltaici
• Inverter e sistemi di acquisizione
• Componentistica elettrica (per lo stadio corrente continua e corrente alternata), trasformatori, strutture di sostegno (inclusi sistemi di inseguimento completi di apparecchiature elettriche ad essi necessari) e opere civili.



Affinché queste voci di costo siano riconosciute come “costi riconducibili a una produzione UE/SEE” devono essere confermati alcuni criteri:

  • Moduli fotovoltaici. In via transitoria fino al 30 giugno 2012, deve essere rispettata una delle due condizioni seguenti:
  1. devono essere eseguite in un Paese UE/SEE almeno le lavorazioni di stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici per i moduli in silicio cristallino,  e di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici per i moduli in film sottile (i moduli in film sottile su supporto flessibile, realizzati in singole celle e successive fasi di stringatura, interconnessione, laminazione e test elettrici, sono assimilati ai moduli in silicio cristallino - il semplice incollaggio/fissaggio del modulo laminato sulla superficie di supporto non è sufficiente ai fini del riconoscimento della maggiorazione).
  2. moduli in silicio cristallino extra-UE/SEE devono contenere almeno un componente prodotto in UE/SEE (silicio cristallino, wafers o celle).

La verifica di queste condizioni deve essere attestata attraverso un certificato di ispezione di fabbrica (factory inspetion) rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeo in ambito fotovoltaico (in possesso dei requisiti CEI, guida 82-25). Per consentire ai produttori di adeguarsi alle richieste di certificazione sono ammesse alcune deroghe: a) per impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2011 saranno accettati moduli con etichette non conformi in termini di indicazione del codice identificativo del sito di produzione UE/SEE e del logo dell'ente certificatore; b) fino al 31 ottobre 2011, alle richieste di accesso al premio potranno essere allegate, in alternativa alla factory inspection, semplici dichiarazioni di un ente terzo certificatore (notificato a livello europeo o nazionale o membro IECEE nell’ambito fotovoltaico) riportanti tutte le informazioni di cui al regolamento sulle regole applicative; c) successivamente al 31 ottobre 2011 a tutte le richieste di accesso al premio dovrà essere allegata la factory inspection.
Per gli impianti entrati in esercizio dal 1° giugno 2011, per i quali al 9 agosto 2011 è stato già richiesto il riconoscimento della maggiorazione, i soggetti responsabili devono eventualmente integrare la documentazione fornita in conformità alle nuove specifiche.

 

  • Inverter. Le lavorazioni di progettazione, assemblaggio, misure e collaudo devono tutte essere realizzate in un Paese UE/SEE. In ogni caso, ai fini del riconoscimento della maggiorazione il costo inverter non può superare il 25% del costo d’investimento diverso dal lavoro. Analogamente a quanto previsto per i moduli, è richiesta la certificazione di factory inspection (anche nel caso di ricorso a sub-assemblatori). Anche per le certificazioni degli inverter sono previste deroghe transitorie (conformi ai punti b), c) e seguente specificazione per gli impianti in esercizio dal 1/6/11 espressi dalla integrazione dei criteri relativa ai moduli).
  • Componentistica elettrica e opere civili. il Soggetto responsabile deve dimostrare attraverso idonea documentazione (per es., factory inspection) che cavi, interruttori, trasformatori, quadri, strutture di sostegno ecc. siano prodotti in Paesi UE. Il costo di questa parte di fornitura non può superare il 20% dei costi contabilizzabili ai fini della maggiorazione.

 

Per i sistemi fotovoltaici realizzati con moduli e inverter di provenienza mista UE ed extra-UE, l’impianto va suddiviso in sezioni con moduli/inverter della stessa provenienza (secondo i criteri degli impianti multisezione) e la maggiorazione è riconosciuta a ogni sezione per cui sia verificata la condizione del 60% del costo d’investimento diverso dal lavoro. Per gli impianti o singole sezioni d’impianto, che presentano componenti di costo eleggibili (moduli, inverter, componentistica) di provenienza sia UE/SEE che extra-UE/SEE, le rispettive voci di costo “miste” non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell’ammissibilità alla maggiorazione della tariffa incentivante.

Per ottenere il riconoscimento della maggiorazione il Soggetto responsabile dell’impianto deve trasmettere al GSE, attraverso le modalità specificate nelle regole applicative, tutte le informazioni e documentazioni dei costi. In particolare per i costi eleggibili in quanto produzione UE/SEE, fatture d’acquisto, factory inspection e così via.

Infine, va sottolineato che successivamente alla fase transitoria (dopo il 30 giugno 2012) saranno rivisti i criteri della maggiorazione, attribuendo valori specifici alle principali fasi di lavorazione dei moduli.