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21/02/2008

La finanziaria 2008 e il fotovoltaico

La Finanziaria 2008 ha portato diverse novità in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica e, alcune di esse, si riferiscono proprio al fotovoltaico.

Ricordiamo che coloro che volessero utilizzare la detrazione del 36% (ristrutturazioni edilizie e installazioni di altri impianti a fonti rinnovabili) per gli impianti fotovoltaici non potranno usufruire delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia.

La legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007.

OBBLIGO DEL FOTOVOLTAICO SU NUOVE COSTRUZIONI
A differenza della Finanziaria 2007, quella del 2008 (comma 289 dell’art. 1) aumenta gli obblighi già previsti per gli edifici di nuova costruzione. Infatti, rispetto ai precedenti 0,2 kWp, a partire dal 2009 deve essere prevista l’installazione di impianti di potenza non inferiore a 1 kWp per ciascuna unità abitativa.

Per i fabbricati industriali, di estensione non inferiore a 100 m, la potenza minima sale a 5 kWp.

INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO PER GLI ENTI LOCALI
Per gli Enti locali che diventano responsabili di un impianto fotovoltaico (comma 173 dell’art. 2) si applicano sempre le tariffe incentivanti più alte, stabilite dal DM 19 febbraio 2007 (tra 1 kWp e 3 kWp: 0,49 euro/kWh; tra 3 kWp e 20 kWp: 0,46 euro/kWh; oltre 20 kWp: 0,44 euro/kWh), anche se tali impianti fossero collocati sul terreno.

Inoltre, una notevole semplificazione riguarda il fatto che, qualora un ente locale sia soggetto responsabile di uno o più impianti fotovoltaici (comma 174 dell’art. 2), l’autorizzazione unica sarà rilasciata attraverso un solo procedimento svolto sul complesso degli impianti, piuttosto che sul singolo impianto.

RIDUZIONE DELL'ICI
I Comuni avranno la possibilità di premiare coloro che installeranno impianti alimentati da fonti rinnovabili per coprire il fabbisogno domestico. A tal proposito il comma 6 dell’art. 1 della Finanziaria stabilisce che i Comuni potranno ridurre l’ICI sotto il 4 per mille in caso di installazione di sistemi solari termici a servizio di specifiche unità immobiliari (lo strumento legislativo individuato consiste nella modifica dell’art. 6 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, istituivo dell’imposta comunale sugli immobili).
L’aliquota agevolata può avere una durata massima di 3 anni per gli impianti solari termici e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

SCAMBIO SUL POSTO
Il comma 150 dell’art. 2 della Finanziaria stabilisce l’estensione del regime dello scambio sul posto fino a impianti di potenza nominale media annua di 200 kWp che, di fatto, consentirà un’ulteriore remunerazione per le applicazioni di media taglia.
Verranno pertanto stabilite le modalità di attuazione di questo nuove regime con decreti congiunti dei Ministeri dello Sviluppo Economico (MSE) e dell’Ambiente (MATTM).

SEMPLIFICAZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA
Il comma 158 dell’art. 2 stabilisce, alle lettere a e b, che l’autorizzazione unica può essere rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate e che costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico.

Nel caso in cui, nel corso del procedimento instaurato ai fini della concessione dell’Autorizzazione Unica dovesse emergere un dissenso tra i soggetti coinvolti, la decisione sarebbe rimessa alla Giunta Regionale, a meno che il dissenso non sia espresso da un’autorità statale (p. es. Sovrintendenza - lettera d).

Lo stesso comma, alla lettera g, stabilisce che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale inferiore alle soglie stabilite alla Tabella A (definita al comma 161 dell’art. 2), è dovuta la sola Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Per il fotovoltaico la taglia è fino ai 20 kWp.

Si precisa inoltre che le soglie potranno essere innalzate per specifiche fonti e particolari siti di installazione, per mezzo di un decreto del MSE di concerto con il MATTM e la Conferenza Unificata.
Ricordiamo che, per l’approvazione di linee guida nazionali per il procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica, le Regioni hanno un termine di recepimento delle stesse linee guida stabilito entro 90 giorni, dopo di che devono essere applicate le linee guida nazionali (lettera h).

CONNESSIONE ALLA RETE
Per quanto riguarda la certezza della connessione alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, vanno ricordati i seguenti comma:
 

  • comma 164 dell’art. 2: ribadisce la priorità della connessione alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • comma 165 dell’art. 2: introduce aspetti  e condizioni cui devono conformarsi le specifiche direttive emesse dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Esso riporta le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

Da rilevare in particolare:

  • alla lettera f-bis, l’introduzione delle “procedure sostitutive” in caso di inerzia del gestore di rete;
  • alla lettera f-ter, la definizione di una sorta di “arbitrato”, da svolgersi a cura della AEEG in caso di controversie, vincolante per le parti;
  • alle lettere da f-quater a f-sexsies, la definizione della priorità e urgenza di ristrutturare la rete al fine di accettare l’energia prodotta da fonti rinnovabili, con ripartizione equa dei costi;
  • alla lettera f-septies, l’indicazione di favorire la generazione distribuita e la piccola cogenerazione, presso i siti di consumo, ad opera di Esco, imprese artigiane e consorzi.

Il comma 166 dell’art. 2, inoltre, intende stimolare la ristrutturazione della rete proprio in funzione dei carichi elettrici provenienti da fonti rinnovabili (con decreto del MSE).