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26/06/2013

Riforma condominio: spazio a rinnovabili ed efficienza energetica

La Legge n. 220 del 11 dicembre 2012 – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (G.U. 17 dicembre 2012 n. 293), è entrata ufficialmente in vigore il 18 giugno 2013.

Con questa legge viene regolamentata la riduzione delle maggioranze assembleari necessarie per approvare interventi per l’efficientamento energetico del condominio e l’installazione di impianti energetici a fonti rinnovabili (eolico, geotermico, cogenerazione, solare e fotovoltaico), ma non solo.

Dal 18 giugno sarà sufficiente avere l’approvazione della maggioranza dei partecipanti alle assemblee (che dovranno coprire comunque almeno la metà del valore dell’edificio) per procedere con interventi di rimozione delle barriere architettoniche o cambiare la destinazione d’uso di spazi comuni, ma sarà anche possibile, per singole unità immobiliari, chiedere di poter installare impianti ad uso privato su lastrico solare o tetto.  In questo caso comunque l’effettiva realizzabilità di un impianto a beneficio del singolo condomino viene limitata dall'assemblea condominiale, che – a maggioranza semplificata - può prescrivere “adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti (…), provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto” (art.7).

La stessa legge prevede inoltre la possibilità per il singolo condomino di staccarsi dagli impianti di riscaldamento e raffrescamento condominiali purché dal suo distacco non derivi danno agli altri condomini.