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08/01/2009

Scambio sul posto: la disciplina fiscale

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, interpellata dal GSE circa la disciplina fiscale applicabile al servizio di "scambio sul posto", il contributo non assume rilevanza fiscale se l'impianto è di potenza inferiore a 20 kWp e, quindi, soddisfa essenzialmente le necessità energetiche dell'abitazione o sede dell'utente. Se invece l'impianto è di potenza superiore a 20 kWp, e quindi soddisfa esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete stessa nell'ambito di un'attività commerciale, come vendita di energia, e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette. In questo secondo caso, gli utenti dovranno quindi emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione.

Ricordiamo inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2009, il servizio di “scambio sul posto” non è più gestito dai diversi distributori ma direttamente dal GSE, secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale.

Per maggiori informazioni e approfondimenti vi invitiamo a leggere lo speciale dedicato allo scambio sul posto e al conto energia presente nel nostro sito.