
30/07/2007
Trattamento fiscale incentivi in Conto Energia
Secondo l’Agenzia delle Entrate le tariffe incentivanti non costituiscono reddito imponibile se l’impianto appartiene a persone fisiche, enti non commerciali e condomini, o è comunque destinato esclusivamente ad usi domestici. Nel caso in cui l’impianto sia realizzato per un’attività commerciale, l’incentivo viene considerato rilevante ai fini di imposte dirette e Irap. Per quanto concerne l’IVA, in nessun caso l’incentivo in conto energia è soggetto all’imposta perché le somme erogate rappresentano un “contributo a fondo perduto” percepito in assenza di una controprestazione.
Più nello specifico vediamo alcuni casi. Per impianti sotto i 20 kW di potenza, nel caso in cui ci troviamo nel regime di “scambio sul posto” l’incentivo percepito non ha rilevanza ai fini delle imposte dirette; nel caso di “vendita dell’energia” prodotta in eccesso occorre distinguere due casi: 1) L’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza), è installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente. Esso si considera quindi che possa essere utilizzato in un contesto sostanzialmente privatistico, pertanto la vendita dell’energia prodotta in esubero da parte del responsabile dell’impianto non si riferisce ad una attività commerciale abituale:· i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante sono irrilevanti fiscalmente;
· i proventi derivanti dalla vendita dell’energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell’utente vengono considerati fiscalmente come “redditi diversi”, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questo trattamento fiscale è applicabile anche nell’ipotesi in cui l’impianto sia realizzato da un condominio. In tale ipotesi, solo i proventi derivanti dalla vendita di energia costituiscono reddito da imputare direttamente in capo ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Tale reddito può assumere per i singoli condomini una diversa connotazione:· per le persone fisiche non imprenditori o gli enti non commerciali, costituisce reddito diverso;
· per le persone fisiche o giuridiche imprenditori, costituisce reddito di impresa. 2) L’impianto fotovoltaico, per la sua collocazione, non risulta posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente (ad esempio, perché situato su un’area separata dall’abitazione e non di pertinenza della stessa). In questo caso l’energia prodotta in eccesso dovrà essere considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale, quindi rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette.In questo caso i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante hanno rilevanza fiscale e concorrono alla determinazione del reddito di impresa in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta; i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccesso concorrono anch’essi come componenti positivi di reddito alla determinazione del reddito d’impresa.Visto che in questo caso l’impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale all’attività svolta sono deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo d’acquisto o di realizzazione. Per gli impianti FV di potenza superiore a 20 kW che non risultano posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente, la vendita dell’energia da parte di soggetti responsabili individua un’attività di tipo commerciale. Pertanto, anche qui la tariffa incentivante concorre alla determinazione del reddito d’impresa e per i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia valgono le medesime considerazioni degli impianti di potenza fino a 20 kW che non risultano posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente. Scarica la Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E
Più nello specifico vediamo alcuni casi. Per impianti sotto i 20 kW di potenza, nel caso in cui ci troviamo nel regime di “scambio sul posto” l’incentivo percepito non ha rilevanza ai fini delle imposte dirette; nel caso di “vendita dell’energia” prodotta in eccesso occorre distinguere due casi: 1) L’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza), è installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente. Esso si considera quindi che possa essere utilizzato in un contesto sostanzialmente privatistico, pertanto la vendita dell’energia prodotta in esubero da parte del responsabile dell’impianto non si riferisce ad una attività commerciale abituale:· i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante sono irrilevanti fiscalmente;
· i proventi derivanti dalla vendita dell’energia risultata esuberante rispetto al fabbisogno dell’utente vengono considerati fiscalmente come “redditi diversi”, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questo trattamento fiscale è applicabile anche nell’ipotesi in cui l’impianto sia realizzato da un condominio. In tale ipotesi, solo i proventi derivanti dalla vendita di energia costituiscono reddito da imputare direttamente in capo ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Tale reddito può assumere per i singoli condomini una diversa connotazione:· per le persone fisiche non imprenditori o gli enti non commerciali, costituisce reddito diverso;
· per le persone fisiche o giuridiche imprenditori, costituisce reddito di impresa. 2) L’impianto fotovoltaico, per la sua collocazione, non risulta posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente (ad esempio, perché situato su un’area separata dall’abitazione e non di pertinenza della stessa). In questo caso l’energia prodotta in eccesso dovrà essere considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale, quindi rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette.In questo caso i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante hanno rilevanza fiscale e concorrono alla determinazione del reddito di impresa in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta; i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccesso concorrono anch’essi come componenti positivi di reddito alla determinazione del reddito d’impresa.Visto che in questo caso l’impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale all’attività svolta sono deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo d’acquisto o di realizzazione. Per gli impianti FV di potenza superiore a 20 kW che non risultano posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente, la vendita dell’energia da parte di soggetti responsabili individua un’attività di tipo commerciale. Pertanto, anche qui la tariffa incentivante concorre alla determinazione del reddito d’impresa e per i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia valgono le medesime considerazioni degli impianti di potenza fino a 20 kW che non risultano posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente. Scarica la Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E